Smart working dall’estero: dove si pagano le imposte

Marco Di NardoEconomiaYesterday25 Views

Residenza fiscale e luogo della prestazione sono verifiche distinte. Il contratto italiano, da solo, non risolve la questione.

Lavorare da un appartamento all’estero per un’azienda italiana può sembrare una variazione del luogo da cui si accende il computer. Sul piano fiscale, però, lo spostamento può coinvolgere due ordinamenti e una convenzione internazionale. Per lo smart working dall’estero servono almeno due verifiche: dove il lavoratore è fiscalmente residente e dove viene svolta la prestazione. Il Paese del datore di lavoro non determina da solo la risposta.

Smart working dall’estero e residenza fiscale

La circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate illustra le regole introdotte dal decreto legislativo 209/2023. Dal 2024, per la maggior parte del periodo d’imposta, rilevano in alternativa la residenza civilistica, il domicilio oppure la presenza fisica in Italia, considerando anche le frazioni di giorno. Il domicilio fiscale richiama il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.

Da qui nasce un equivoco frequente: trascorrere meno di 183 giorni in Italia non garantisce, da solo, di essere non residente. Anche gli altri criteri devono essere esaminati. Nel 2026, anno non bisestile, i 183 giorni rappresentano la maggior parte dell’anno, ma non costituiscono una scorciatoia valida per qualsiasi situazione. La presunzione collegata all’iscrizione anagrafica è superabile con prova contraria; l’iscrizione all’AIRE non sostituisce la ricostruzione dei fatti.

Il lavoro conta dove viene svolto fisicamente

Un contratto italiano può essere eseguito, in tutto o in parte, fuori dall’Italia. La circolare 25/E del 18 agosto 2023 affronta i profili fiscali del lavoro da remoto, da leggere insieme alle successive regole sulla residenza. Il luogo materiale della prestazione è una componente essenziale per esaminare la tassazione del reddito. Il fatto che il pagamento arrivi su un conto italiano o che le riunioni si svolgano online non rende irrilevante la presenza all’estero.

Si devono quindi separare residenza del lavoratore, luogo di lavoro e sede dell’impresa. Immaginiamo un dipendente che chieda di trascorrere alcune settimane fuori dall’Italia continuando a svolgere le proprie mansioni. Prima di concludere che nulla cambi, occorre verificare le regole del Paese ospitante e il trattato applicabile. La durata limitata è un elemento della valutazione, non una risposta già pronta; anche il calendario dei giorni di lavoro deve essere ricostruibile.

Smart working dall’estero: dove si pagano le imposte

Smart working dall’estero: dove si pagano le imposte (Fonte: Pexels)

Le convenzioni evitano conclusioni automatiche

Se entrambi gli Stati considerano una persona fiscalmente residente, la convenzione contro le doppie imposizioni può contenere criteri per risolvere il conflitto. Vanno letti anche gli articoli sul lavoro dipendente e, quando pertinente, i meccanismi per eliminare la doppia tassazione. Le disposizioni possono avere formulazioni e periodi di riferimento differenti. Il Volume 3 della guida Assolombarda distingue infatti residenza, lavoro all’estero e fiscalità dello smart working.

Anche il riferimento ai 183 giorni nelle convenzioni non coincide necessariamente con il criterio italiano della residenza annuale. Nella disciplina del lavoro dipendente la durata del soggiorno si combina normalmente con altre condizioni, tra cui il soggetto che paga la retribuzione e la struttura che ne sostiene il costo. Prima di invocare un’esenzione occorre verificare il testo del trattato concreto. Un limite numerico isolato dal suo contesto può portare a una conclusione sbagliata.

La verifica deve coinvolgere anche l’azienda

L’autorizzazione allo smart working non è sempre un’autorizzazione a lavorare da qualsiasi Paese. L’impresa deve conoscere il luogo effettivo della prestazione, anche per valutare ritenute e adempimenti. Il dipendente dovrebbe concordare destinazione, durata e modalità prima della partenza, conservando documenti che rendano verificabili soggiorni e giornate lavorate. Le questioni previdenziali, assicurative e migratorie restano distinte dalla sola tassazione del reddito.

La flessibilità è uno degli aspetti della qualità del lavoro e dell’attrattività delle imprese, ma funziona meglio quando le regole sono esplicite. Un accordo informale sull’orario non basta a risolvere gli obblighi derivanti dal lavoro in un altro Stato. Il piano da controllare comprende almeno calendario degli spostamenti, residenza, contratto e convenzione applicabile, evitando di confondere una permanenza temporanea con un trasferimento stabile.

La scelta di lavorare oltre confine va quindi preparata prima di prenotare un soggiorno lungo. Sapere dove si lavora e quali fatti determinano la residenza fiscale permette di porre le domande corrette all’azienda e al professionista incaricato. La libertà di usare un computer da remoto non cancella i confini fra gli ordinamenti fiscali.

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