
Pulizia, ascensore, riscaldamento e lavori sulle parti comuni: come controllare contratto, riparto e conguaglio senza pagare due volte.
Dividere le spese condominiali tra proprietario e inquilino richiede di leggere le singole voci, non soltanto il totale del rendiconto. Pulizie, consumi e manutenzione degli impianti possono seguire criteri diversi da sostituzioni e lavori di conservazione: prima di pagare un conguaglio bisogna quindi verificare che cosa prevede il contratto, quale servizio è stato erogato e a quale periodo si riferisce la richiesta.
L’articolo 9 della legge 392 del 1978 pone a carico del conduttore, salvo patto contrario, pulizie, funzionamento e manutenzione ordinaria dell’ascensore, acqua, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento e altri servizi comuni. Per la portineria indica una quota del 90 per cento, a meno che le parti abbiano concordato una percentuale inferiore. Sono riferimenti concreti, più utili della formula generica secondo cui tutte le spese ordinarie sarebbero sempre dell’inquilino.
Per le riparazioni dell’appartamento, gli articoli 1576 e 1609 del Codice civile richiedono inoltre di distinguere le piccole riparazioni dipendenti dall’uso dagli interventi legati a vetustà o caso fortuito. Il richiamo alla sola etichetta “manutenzione ordinaria” non risolve ogni situazione. Una rassegna ufficiale del Tribunale di Lecce, pagina 42 ricorda proprio che, in difetto di diversa pattuizione, il Codice pone sul locatore le riparazioni necessarie e sul conduttore le piccole riparazioni.
Occorre controllare il tipo di locazione e gli allegati sottoscritti. Per canone concordato, contratti transitori e studenti universitari, il decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 contiene modelli contrattuali e una tabella degli oneri accessori nell’allegato D. L’accordo territoriale applicabile e il contratto aiutano a individuare la disciplina concreta: una tabella trovata online, senza provenienza o data, non è sufficiente.
Nei contratti a canone libero vanno lette le clausole sulle spese e gli eventuali rinvii a una tabella. Non bisogna presumere che ogni patto sia necessariamente valido o che un generico richiamo alle spese condominiali autorizzi qualunque addebito. Anche la guida dell’Agenzia delle Entrate sugli affitti, pagina 15 invita a precisare la ripartizione contrattuale e a identificare le singole spese. Il controllo va fatto sul contratto completo, insieme alla richiesta ricevuta.
Il prospetto seguente riassume alcune voci dell’allegato D ministeriale. Descrive quel criterio di riparto: va utilizzato dopo avere verificato il suo richiamo nel rapporto di locazione e non sostituisce l’esame delle clausole applicabili.
| Voce | Inquilino | Proprietario |
| Pulizie delle parti comuni | Servizio e materiali di consumo | Acquisto o sostituzione dei macchinari |
| Ascensore | Gestione, manutenzione ordinaria, piccole riparazioni, consumi | Installazione, manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi |
| Riscaldamento comune | Combustibile, energia, pulizia e manutenzione ordinaria | Installazione, sostituzione e adeguamento degli impianti |
| Citofono e illuminazione comune | Manutenzione ordinaria | Installazione e sostituzione degli impianti |
| Tetti e lastrici solari | Manutenzione ordinaria secondo la tabella | Manutenzione straordinaria |
| Portierato | Di norma 90 per cento delle voci ripartite | Di norma 10 per cento delle stesse voci |
Una fattura relativa all’ascensore può comprendere un canone di manutenzione, un’ispezione e un intervento straordinario. Trattarla come un unico costo rischia di attribuire all’inquilino una parte che non gli compete. Lo stesso problema si presenta con il riscaldamento: consumare energia e sostituire un impianto sono operazioni diverse. È il dettaglio della lavorazione, insieme alla regola contrattuale, a permettere il controllo.
Un guasto causato da un uso scorretto richiede poi una verifica specifica delle responsabilità: il nome del componente sostituito non basta a decidere chi paga. Allo stesso modo, il compenso dell’amministratore e l’assicurazione del fabbricato non devono essere caricati automaticamente sull’inquilino solo perché inseriti nel bilancio ordinario. Per le voci non immediatamente riconducibili ai servizi elencati dalla legge occorre verificare il titolo dell’addebito e la clausola eventualmente invocata.

Scala esterna e facciata di un edificio residenziale (Fonte: Pexels)
Quando il contratto prevede acconti soggetti a conguaglio, il versamento mensile non coincide necessariamente con il costo finale. Bisogna mettere a confronto le spese effettivamente imputabili all’inquilino, gli acconti già pagati e il periodo di occupazione. Una somma mensile dichiarata forfettaria va invece esaminata secondo la clausola pattuita: non la si può trattare come un anticipo da ricalcolare senza leggere il contratto.
Un esempio puramente illustrativo: se la quota verificata a carico dell’inquilino è di 1.260 euro e gli acconti versati nello stesso periodo sono 1.080, il saldo è di 180 euro. Prima della sottrazione, però, occorre avere escluso le voci del proprietario ed eventuali duplicazioni. Se la locazione termina durante l’esercizio, vanno controllati giorni di competenza e letture dei consumi: dividere ogni costo in dodicesimi può non rappresentare il criterio corretto.
Prima del pagamento l’articolo 9 riconosce il diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. La norma prevede il pagamento entro due mesi dalla richiesta. Rendiconto, prospetto riferito all’appartamento, dettaglio delle voci, acconti registrati e giustificativi pertinenti permettono di capire da dove arriva il saldo. La richiesta di chiarimenti va formulata tempestivamente e per iscritto.
Va tenuto distinto anche il rapporto con il condominio da quello tra le parti della locazione: l’inquilino non diventa proprietario dell’unità e il riparto del bilancio condominiale non esaurisce il problema del rimborso dovuto al locatore. La guida della Camera di commercio di Torino chiarisce la differenza tra conduttore e condomino. Per il pagamento diretto all’amministratore, quando previsto, è opportuno conservare ricevute e indicazione del periodo cui si riferiscono.
Una contestazione utile identifica l’importo e la ragione del dubbio: lavorazione straordinaria, periodo non dovuto, consumo attribuito male, acconto dimenticato oppure criterio non spiegato. Va inviata al locatore chiedendo i documenti e la rettifica necessaria; sospendere indistintamente canone e oneri espone invece a un problema diverso. Se il confronto resta aperto, un’associazione o un professionista può verificare il caso concreto.
La trasparenza di queste spese conta anche quando si sceglie una casa. Come raccontato nell’intervista ad Alessandro Coppola sul mercato degli affitti, l’accessibilità dell’abitare è un tema più ampio del prezzo annunciato. Per il bilancio familiare conviene chiedere prima della firma quali costi sono inclusi, quali restano fuori e su quali documenti si baserà il futuro conguaglio.






