
Il Governo ha deciso di impugnare la legge veneta. Al centro del giudizio il confine tra procedure regionali e competenze statali.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato il 5 novembre di impugnare la legge del Veneto sul fine vita. Il testo, approvato dal Consiglio regionale il 2 settembre e pubblicato l’8 settembre, disciplina come le aziende sanitarie devono organizzare la valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito. Il caso porta di nuovo in primo piano il confine tra la responsabilità regionale di organizzare il servizio sanitario e le materie che la Costituzione riserva allo Stato. Decisione del Consiglio dei ministri, comunicato ripreso da Agenparl, Consiglio regionale del Veneto, nota del 5 novembre.
La legge regionale n. 17/2026 prevede che ogni azienda ULSS istituisca una commissione medica multidisciplinare permanente. Alla commissione affida gli accertamenti, mentre al comitato etico per la pratica clinica spetta il parere previsto dalla procedura. L’azienda trasmette all’interessato l’esito con la relazione e il parere. Il testo dispone la gratuità delle attività e richiede che l’intero procedimento si svolga senza ritardi ingiustificati, tenendo conto delle condizioni della persona. Bollettino ufficiale del Veneto, articoli 2–4.
La legge dà spazio alle cure palliative. Prevede che chi non le riceve venga informato e che, se intende avvalersene, le ottenga in via prioritaria. Stabilisce anche la possibilità di un percorso di sostegno psicologico su richiesta. Il parere del palliativista rientra nella valutazione collegiale. Se la commissione decide di discostarsene, la legge le chiede di motivare la scelta. Bollettino ufficiale del Veneto, articoli 1 e 2.

Ambulatorio vuoto con scrivania e sedute. (Fonte: Pexels)
Il riferimento nazionale è la sentenza n. 242/2019, precisata dalla n. 135/2024. La Consulta ha delimitato l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di condizioni concorrenti: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dalla persona, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente. La verifica è affidata a una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico competente. Corte costituzionale, sentenza 242/2019, sentenza 135/2024.
Con la sentenza n. 204/2025, sulla legge toscana, la Corte ha riconosciuto che le Regioni possono dettare regole organizzative e procedurali nella materia della tutela della salute, entro i principi fissati a livello statale. Ha però dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge esaminata. Tra i limiti indicati c’è la competenza esclusiva dello Stato nel definire i livelli essenziali di assistenza. La distinzione ha conseguenze concrete: assegnare un compito a un ufficio sanitario e definire i presupposti sostanziali di un diritto richiedono competenze diverse. Corte costituzionale, sentenza 204/2025.
Il comunicato sulla delibera del 5 novembre richiama diversi parametri costituzionali, fra cui quelli sulla tutela della salute, sul buon andamento dell’amministrazione e sul riparto delle competenze. Le singole censure andranno lette nel ricorso. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, sostiene che la Regione abbia dato regole organizzative a situazioni già contemplate dall’ordinamento e ha chiesto al Parlamento di intervenire. Comunicato del Consiglio dei ministri ripreso da Agenparl, dichiarazione di Zaia.
Il caso veneto riguarda un ambito specifico, ma ripropone una domanda già visibile in altri settori della sanità: come si traduce una regola in una risposta del servizio pubblico, con quali responsabilità e in quali tempi. Il nostro approfondimento sulle liste di attesa, l’accesso ai medici di base nel Milanese.
Al momento il fatto accertato è la delibera di impugnazione. Sarà la Corte a valutare le disposizioni contestate e a precisare, per la legge veneta, dove passa il confine fra organizzazione sanitaria e competenze dello Stato.






