Dimissioni volontarie online: procedura, preavviso ed eccezioni

Sara MacaroEconomiaYesterday50 Views

Le dimissioni dal lavoro devono essere presentate attraverso il portale del Ministero, salvo alcune eccezioni. Ecco come inviarle, calcolare il preavviso, revocarle e verificare gli effetti sulla NASpI.

Lasciare un posto di lavoro non richiede soltanto una comunicazione al datore. Nella maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato privato, le dimissioni volontarie online devono essere trasmesse attraverso la procedura telematica del Ministero del Lavoro.

Prima di compilare il modulo è però necessario controllare il preavviso previsto dal CCNL, la data effettiva di cessazione e le eventuali conseguenze economiche. Esistono inoltre situazioni nelle quali la procedura telematica ordinaria non deve essere utilizzata.

Come presentare le dimissioni volontarie online

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro privati devono essere comunicate, salvo le eccezioni previste, esclusivamente in modalità telematica. La regola è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Il lavoratore può scegliere tra due modalità.

Invio autonomo

È possibile utilizzare il servizio per le dimissioni volontarie del Ministero del Lavoro, accedendo con:

  • SPID;
  • Carta d’identità elettronica, la CIE.

Il sistema recupera normalmente le informazioni sul rapporto di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore.

Per i rapporti iniziati prima del 2008 può essere necessario inserire manualmente:

  • data di assunzione;
  • tipologia contrattuale;
  • codice fiscale del datore;
  • sede di lavoro;
  • indirizzo e-mail o PEC dell’azienda.

Invio tramite un soggetto abilitato

Chi non vuole compilare autonomamente il modulo può rivolgersi a:

  • patronato;
  • organizzazione sindacale;
  • consulente del lavoro;
  • ente bilaterale;
  • commissione di certificazione;
  • sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In questo caso il lavoratore viene identificato e firma la delega generata dal sistema. Non è quindi necessario utilizzare personalmente SPID o CIE.

Persona compila online il modulo delle dimissioni volontarie.

Persona compila online il modulo delle dimissioni volontarie. (Fonte: Pexels)

Quali dati inserire nel modulo

Durante la compilazione delle dimissioni volontarie online bisogna verificare con attenzione:

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • informazioni sul datore di lavoro;
  • rapporto dal quale si intende recedere;
  • tipologia di comunicazione;
  • data di decorrenza delle dimissioni;
  • indirizzo e-mail o PEC dell’azienda, quando richiesto.

La procedura consente di scegliere tra:

  • dimissioni volontarie;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale;
  • revoca di una comunicazione precedente.

Al termine viene prodotto un documento in formato PDF, contrassegnato da un codice identificativo e da una marca temporale. Il sistema lo trasmette automaticamente al datore di lavoro e all’Ispettorato nazionale del lavoro.

È comunque opportuno scaricare e conservare la ricevuta.

Quale data indicare nelle dimissioni online

Uno degli errori più frequenti riguarda la data di decorrenza. Nel modulo deve essere indicato il primo giorno nel quale il rapporto non sarà più attivo, quindi il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Se, per esempio, l’ultimo giorno lavorato è il 30 novembre, la decorrenza da inserire sarà normalmente il 1° dicembre.

La data non deve essere scelta senza prima avere calcolato il preavviso. Un errore può determinare una cessazione anticipata rispetto agli obblighi contrattuali o, al contrario, prolungare involontariamente il rapporto.

Come si calcola il preavviso

La procedura telematica non modifica le regole sul preavviso delle dimissioni. Durata e decorrenza dipendono principalmente dal contratto collettivo applicato al lavoratore.

Per effettuare il calcolo occorre controllare:

  • il CCNL applicato;
  • il livello di inquadramento;
  • l’anzianità di servizio;
  • l’eventuale qualifica;
  • la decorrenza prevista dal contratto;
  • i giorni di calendario o di lavoro considerati.

Alcuni contratti fanno partire il preavviso da qualsiasi giorno. Altri prevedono che decorra soltanto dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.

Per individuare correttamente il contratto è possibile consultare la guida del Contemporaneo su come trovare il CCNL applicato e leggerne gli aggiornamenti.

Esempio di calcolo

Supponiamo che il CCNL preveda un preavviso di 30 giorni con decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.

Se le dimissioni vengono comunicate il 10 novembre, il conteggio potrebbe partire il 16 novembre. In questa ipotesi, la data di cessazione dovrà essere calcolata aggiungendo il periodo previsto dal contratto.

L’esempio è soltanto indicativo: prima dell’invio bisogna verificare la disposizione concreta del proprio CCNL.

Cosa succede se non si rispetta il preavviso

Il lavoratore può lasciare l’impiego senza completare il periodo previsto, ma il datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità sostitutiva del preavviso.

L’importo corrisponde generalmente alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo non lavorato. Il calcolo può comprendere ulteriori elementi retributivi, in base alla legge e al contratto collettivo.

Una cessazione anticipata può quindi incidere sull’ultima busta paga e sulle somme dovute alla conclusione del rapporto.

Datore e lavoratore possono anche raggiungere un accordo per ridurre o eliminare il preavviso. Per evitare contestazioni è consigliabile formalizzare l’intesa per iscritto.

Quando non serve rispettare il preavviso

Il preavviso non è dovuto nelle dimissioni per giusta causa, cioè quando si verifica un comportamento del datore tanto grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto.

Tra le situazioni che possono essere valutate rientrano, a seconda del caso:

  • mancato pagamento reiterato della retribuzione;
  • molestie o comportamenti gravemente lesivi;
  • demansionamento illegittimo;
  • modifiche particolarmente gravi delle condizioni di lavoro;
  • mancato versamento dei contributi;
  • violazioni rilevanti degli obblighi di sicurezza.

La giusta causa non dovrebbe essere indicata automaticamente. Deve essere sostenuta da fatti concreti e documentabili, perché può essere contestata dal datore o verificata ai fini dell’accesso alla NASpI.

Nel 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della disoccupazione, deve esistere un grave inadempimento imputabile al datore o una situazione che renda intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Entro quanto tempo si possono revocare le dimissioni

Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro sette giorni dalla trasmissione.

La revoca si effettua utilizzando lo stesso portale oppure rivolgendosi a un soggetto abilitato. Non è necessario inserire nuovamente tutti i dati: il sistema permette di ricercare la comunicazione già inviata e trasmettere il ripensamento.

Trascorsi i sette giorni, la revoca unilaterale non è più possibile. Per proseguire il rapporto occorre un accordo con il datore.

Quando le dimissioni online non si applicano

La procedura telematica ordinaria non riguarda tutti i rapporti. Sono esclusi, tra gli altri:

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • lavoratori domestici, come colf e badanti assunti direttamente dalla famiglia;
  • dimissioni durante il periodo di prova;
  • lavoratori marittimi;
  • risoluzioni raggiunte nelle sedi protette;
  • risoluzioni davanti alle commissioni di certificazione;
  • genitori lavoratori nei periodi tutelati;
  • alcune ipotesi collegate al matrimonio.

Questi casi seguono procedure specifiche e non devono essere trattati come normali dimissioni volontarie online.

Dimissioni durante gravidanza e primi anni del figlio

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e quelle del lavoratore o della lavoratrice nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

La stessa tutela opera, nei termini previsti, in caso di adozione o affidamento. L’Ispettorato nazionale del lavoro mette a disposizione il servizio per richiedere il colloquio di convalida.

Nel periodo tutelato la sola comunicazione al datore non è sufficiente. In assenza della convalida, le dimissioni possono risultare inefficaci.

In particolare, non è dovuto il preavviso quando le dimissioni vengono presentate durante la gravidanza o entro il primo anno dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Dimissioni della lavoratrice in caso di matrimonio

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione del matrimonio sono soggette a una tutela particolare.

La lavoratrice deve utilizzare la procedura telematica e, successivamente, confermare personalmente la decisione presso l’Ispettorato territoriale competente entro un mese dalla comunicazione al datore. In assenza della conferma, le dimissioni sono nulle.

Dimissioni durante il periodo di prova

Nel periodo di prova, salvo diverse condizioni previste dal contratto, entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

Il lavoratore non deve utilizzare la procedura telematica ordinaria. È comunque consigliabile comunicare il recesso per iscritto e conservarne una prova.

Dimissioni da un contratto a tempo determinato

Nel contratto a tempo determinato non è normalmente previsto il libero recesso prima della scadenza, salvo:

  • giusta causa;
  • accordo tra lavoratore e datore;
  • eventuali previsioni specifiche applicabili al rapporto.

Lasciare anticipatamente un contratto a termine senza una ragione riconosciuta può esporre il lavoratore a una richiesta di risarcimento del danno. Prima di procedere è quindi opportuno verificare il contratto e richiedere assistenza.

Dimissioni per assenza ingiustificata

La legge 203 del 2024 ha introdotto le cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto specificamente dal contratto collettivo o, in mancanza, per più di 15 giorni, il datore può comunicare la situazione all’Ispettorato. Se ricorrono le condizioni, il rapporto viene considerato cessato per volontà del lavoratore senza utilizzare la procedura telematica ordinaria.

La cessazione non è automatica al semplice superamento dei 15 giorni: il datore deve attivare la procedura e l’Ispettorato può verificare la comunicazione. La regola non si applica quando il lavoratore dimostra di non avere potuto comunicare l’assenza per forza maggiore o per un fatto imputabile al datore.

Nel luglio 2026 il Ministero ha comunicato che erano pervenute all’Ispettorato oltre 25.000 segnalazioni relative a questa disciplina.

Dimissioni volontarie e NASpI

In linea generale, chi lascia volontariamente il lavoro non ha diritto alla NASpI, perché la prestazione tutela la perdita involontaria dell’occupazione.

Tra le principali situazioni nelle quali l’accesso può essere riconosciuto, se sono soddisfatti anche gli altri requisiti, rientrano:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità;
  • determinate risoluzioni consensuali;
  • particolari accordi collettivi aziendali;
  • ulteriori ipotesi previste dalla normativa.

Dal 2025 opera inoltre una regola specifica per chi si dimette da un rapporto a tempo indeterminato e, entro i successivi 12 mesi, perde involontariamente un altro lavoro: per accedere alla NASpI deve avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione dopo la precedente cessazione volontaria, salvo le eccezioni stabilite.

Le dimissioni per fatti concludenti dovute ad assenza ingiustificata sono considerate una cessazione volontaria e comportano, in via ordinaria, la perdita della NASpI.

Cosa controllare prima dell’invio

Prima di trasmettere le dimissioni volontarie online è consigliabile verificare:

  1. il CCNL indicato nella lettera di assunzione o nella busta paga;
  2. il periodo di preavviso;
  3. la decorrenza prevista dal contratto;
  4. l’ultimo giorno effettivo di lavoro;
  5. il primo giorno di cessazione da inserire nel modulo;
  6. eventuali ferie o permessi ancora disponibili;
  7. possibili trattenute per mancato preavviso;
  8. eventuali condizioni per la NASpI;
  9. la presenza di un patto di non concorrenza;
  10. la restituzione di computer, telefono, badge e altri beni aziendali.

Le dimissioni sono una decisione del lavoratore e non richiedono l’accettazione dell’impresa. Devono però essere presentate con la procedura corretta e nel rispetto degli obblighi contrattuali.

In caso di dubbi, soprattutto per una possibile giusta causa, un rapporto a termine o una situazione familiare protetta, è prudente rivolgersi a un patronato, a un sindacato o a un consulente del lavoro.

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