
Dai rimborsi INPS per le rette ai mesi di assenza dal lavoro: importi, requisiti, percentuali e domande per orientarsi tra le principali misure destinate ai genitori.
Bonus asilo nido e congedi parentali rispondono a due esigenze diverse: sostenere il costo dei servizi educativi e permettere ai genitori di trascorrere più tempo con i figli senza rinunciare del tutto al reddito. Nel 2026 cambiano alcuni passaggi importanti, dalla validità pluriennale della domanda per il nido all’estensione del congedo dei dipendenti fino ai 14 anni del figlio. Conoscere i limiti evita però equivoci su importi e mesi realmente pagati.
Il contributo spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni che frequentano una struttura educativa autorizzata. Non riguarda più soltanto i nidi pubblici e privati tradizionali: sono ammessi anche micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché possiedano il titolo previsto dalla normativa regionale. Restano esclusi i servizi soltanto ricreativi, il pre e post scuola e le strutture che non rientrano tra i servizi educativi riconosciuti.
La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene effettivamente la spesa. Il bonus non è una somma anticipata e uguale per tutti: l’INPS rimborsa le rette documentate entro il limite spettante, per un massimo di undici mensilità nell’anno. Se la retta è inferiore alla rata teorica, il rimborso non può superare quanto pagato. Per più figli serve una domanda distinta per ciascun bambino.
L’importo dipende dall’ISEE minorenni e dalla data di nascita del bambino. Dal 2026, nel calcolo dell’ISEE utilizzato per questa prestazione vengono neutralizzati gli importi dell’Assegno unico e universale. Senza un ISEE valido, oppure in presenza di omissioni o difformità non corrette, l’INPS riconosce la misura minima.
| Data di nascita e ISEE | Massimo annuo | Rata massima |
| Nati dal 1° gennaio 2024 · ISEE fino a 40.000 € | 3.600 € | 10 rate da 327,27 € e una da 327,30 € |
| Nati dal 1° gennaio 2024 · ISEE oltre 40.000 € o assente/non valido | 1.500 € | 10 rate da 136,37 € e una da 136,30 € |
| Nati prima del 2024 · ISEE fino a 25.000,99 € | 3.000 € | 10 rate da 272,73 € e una da 272,70 € |
| Nati prima del 2024 · ISEE da 25.001 a 40.000 € | 2.500 € | 10 rate da 227,27 € e una da 227,30 € |
| Nati prima del 2024 · ISEE oltre 40.000 € o assente/non valido | 1.500 € | 10 rate da 136,37 € e una da 136,30 € |
Il bonus non è cumulabile, sulle stesse spese, con la detrazione fiscale prevista per la frequenza degli asili nido. La famiglia deve quindi evitare di utilizzare due agevolazioni sulla medesima quota di retta.
La richiesta si presenta sul portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Dal 2026 la domanda resta valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Non significa, però, che tutto proceda automaticamente: ogni anno bisogna indicare le mensilità per le quali si chiede il contributo e verificare che i requisiti siano ancora presenti.
Per ogni mese occorrono fattura, ricevuta o avviso di pagamento e la prova di un pagamento tracciabile. La documentazione relativa alle mensilità richieste deve essere caricata entro il 30 aprile dell’anno successivo. Prima di inviare la domanda conviene chiedere alla struttura gli estremi precisi dell’autorizzazione: l’INPS controlla che il servizio sia regolarmente abilitato e una descrizione generica può rallentare l’istruttoria.
Esiste una seconda forma di sostegno per i bambini sotto i tre anni che non possono frequentare il nido a causa di gravi patologie croniche certificate. In questo caso il genitore convivente può chiedere il contributo per il supporto presso la propria abitazione. La somma viene erogata in un’unica soluzione e non come rimborso mensile della retta. La certificazione medica deve essere aggiornata nell’anno per il quale si richiede la prestazione.
Il congedo parentale è distinto dal congedo di maternità e da quello obbligatorio di paternità. Per i lavoratori dipendenti può essere utilizzato, dal 1° gennaio 2026, entro i primi 14 anni di vita del figlio. Tra madre e padre spettano complessivamente dieci mesi, che diventano undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi. I genitori possono utilizzare il congedo anche nello stesso periodo.
| Genitore | Limite individuale |
| Madre lavoratrice dipendente | Fino a 6 mesi |
| Padre lavoratore dipendente | Fino a 6 mesi, elevabili a 7 se ne utilizza almeno 3 |
| Entrambi i genitori | 10 mesi complessivi, elevabili a 11 |
| Genitore solo | Fino a 11 mesi |
I limiti di durata non coincidono con i mesi automaticamente indennizzati. La coppia ha diritto a nove mesi pagati: tre riservati alla madre, tre riservati al padre e altri tre utilizzabili alternativamente. Gli eventuali periodi oltre i nove mesi sono indennizzati al 30% soltanto quando il reddito individuale del richiedente resta sotto la soglia prevista dalla legge.
Nel 2026 possono essere indennizzati all’80% fino a tre mesi complessivi della coppia, non tre mesi per ciascun genitore. Questi periodi devono rientrare nei sei mesi non trasferibili — tre della madre e tre del padre — e vanno utilizzati entro i sei anni del bambino, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I mesi all’80% spettano anche al genitore solo.
L’accesso a uno, due o tre mesi maggiorati dipende anche dall’anno in cui è terminato il congedo di maternità o, in alternativa, quello di paternità. Per le nascite o gli ingressi in famiglia avvenuti dal 1° gennaio 2025, la maggiorazione può riguardare tutti e tre i mesi. Gli altri mesi indennizzati restano normalmente al 30%. I contratti collettivi possono prevedere condizioni più favorevoli, da verificare con il datore di lavoro.

Padre con un neonato concilia lavoro e cura della famiglia (Fonte: Pexels)
La domanda va presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto attraverso il servizio “Domande di maternità e paternità”, oppure tramite patronato o Contact Center. Se arriva dopo, vengono indennizzate soltanto le giornate successive alla presentazione. Il lavoratore deve inoltre rispettare il preavviso previsto dal contratto collettivo e informare il datore di lavoro. Per la maggior parte dei dipendenti, l’indennità viene anticipata in busta paga dall’azienda per conto dell’INPS.
Il congedo può essere continuativo, frazionato a giorni o utilizzato a ore. In assenza di una disciplina specifica del contratto collettivo, la fruizione oraria avviene generalmente per metà dell’orario medio giornaliero. Prima della richiesta è utile controllare nel servizio INPS il contatore dei periodi già utilizzati da entrambi i genitori.
L’estensione fino ai 14 anni riguarda i lavoratori dipendenti. Per gli iscritti alla Gestione Separata il limite resta, in generale, entro i dodici anni del figlio e il periodo indennizzabile complessivo della coppia arriva a nove mesi, nel rispetto dei requisiti contributivi. Per i lavoratori autonomi sono previste regole ancora differenti, con periodi più brevi e legati alla contribuzione. Chi non è dipendente deve quindi consultare la scheda INPS della propria gestione, senza applicare automaticamente i limiti indicati per il lavoro subordinato.
Il bonus nido aiuta a sostenere una spesa già pagata; il congedo parentale tutela invece il tempo dedicato alla cura, con un’indennità che non sempre coincide con lo stipendio pieno. In entrambi i casi, la parte amministrativa conta: ISEE corretto, ricevute tracciabili, domanda presentata nei tempi e coordinamento tra i genitori. Bastano un documento mancante o una richiesta tardiva per rinviare il rimborso o perdere giornate indennizzabili.






