
Requisiti, aliquote e differenze con premi e turni: le regole del 2026, separate dalle eventuali proroghe per il prossimo anno.
La tassazione degli aumenti contrattuali al 5% non riguarda l’intero stipendio e non si applica indistintamente a ogni incremento deciso dall’azienda. La misura del 2026 ha condizioni precise, che vanno controllate prima di stimare il beneficio. Per chi legge il cedolino, la prima domanda è quale voce sia agevolata; la seconda è se il reddito dell’anno precedente consenta di accedere al trattamento previsto.
Il Ministero del Lavoro, nella sintesi della legge di bilancio 2026, descrive un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Il requisito reddituale è riferito al reddito di lavoro dipendente del 2025, non superiore a 33.000 euro. Va distinto sia dal netto mensile sia dal reddito che si prevede di percepire nel 2026. La regola nasce dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199: leggere il testo e i chiarimenti applicativi permette di evitare generalizzazioni sugli aumenti di stipendio.
Per verificare il trattamento serve individuare il rinnovo contrattuale, la componente di incremento che ne deriva e le somme effettivamente corrisposte nell’anno. Un aumento individuale, un premio e una maggiorazione per un turno non sono la stessa voce. Il nome generico “aumento” può quindi nascondere trattamenti fiscali diversi, che non vanno ricondotti automaticamente all’aliquota del 5%.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rinnovi contrattuali e sulle maggiorazioni nella circolare n. 2 del 24 febbraio 2026. Il riferimento è utile anche quando nel cedolino l’incremento interagisce con altre componenti della retribuzione. La presenza di un superminimo, per esempio, richiede di verificare che cosa cambi effettivamente dopo il rinnovo, prima di stimare il vantaggio.
Chi ha cambiato datore di lavoro dovrebbe inoltre controllare che chi elabora il cedolino disponga delle informazioni necessarie sul reddito precedente. La verifica non consiste nel confrontare due netti mensili: richiede i dati fiscali corretti e l’inquadramento della singola componente. Una richiesta precisa all’ufficio paghe è quale imponibile sia stato assoggettato all’imposta sostitutiva e in base a quale rinnovo.

Monete in euro disposte su una superficie (Fonte: Wikimedia)
Supponiamo che una somma di 100 euro sia già l’imponibile fiscale agevolabile. Applicando il 5%, l’imposta sostitutiva è di 5 euro. Se, soltanto per confronto, quella medesima base fosse tassata al 23%, la differenza sarebbe di 18 euro, senza considerare addizionali, detrazioni o altri effetti. Il 23% qui è un’ipotesi di calcolo, non l’aliquota attribuita a ogni lettore.
L’esempio non significa che 100 euro di aumento contrattuale lordo producano automaticamente 95 euro netti. La misura sostituisce le imposte indicate dalla norma; non trasforma la retribuzione in una somma priva di contributi e non determina da sola il risultato finale del cedolino. Per questo le promesse di un beneficio mensile uguale per tutti sono poco informative.
Il Ministero distingue la tassazione dei rinnovi da quella dei premi di produttività, per i quali indica l’aliquota dell’1% nel 2026 e 2027 entro il limite previsto di 5.000 euro e nel rispetto dei requisiti applicabili. Per specifiche maggiorazioni e indennità relative a lavoro notturno, festivo e turni, descrive invece il 15%, con un limite annuo di 1.500 euro e una soglia di reddito precedente di 40.000 euro.
Questa distinzione impedisce di usare “detassazione degli straordinari” come formula generale. La qualificazione della somma conta: non basta lavorare più ore per applicare automaticamente una delle aliquote agevolate. Prima di pubblicare un esempio o contestare un cedolino, occorre collegare la voce alla previsione normativa che la disciplina.
Il controllo più utile riguarda il reddito di riferimento, il contratto rinnovato, la somma riconosciuta e il trattamento applicato. Le eventuali differenze possono essere chiarite dall’ufficio paghe sulla base della documentazione del lavoratore. Conservare cedolini e certificazioni consente di ricostruire il caso, invece di dedurre l’esito da una percentuale letta in un titolo.
Le discussioni politiche su conferme e proroghe vanno tenute separate da queste regole. Una proposta per il 2027 non modifica da sola il trattamento vigente e non dà un diritto già acquisito per l’anno successivo. Quando sarà approvata una nuova norma, andranno ricontrollati beneficiari, periodo e condizioni. Fino ad allora, la guida resta riferita al 2026: un’aliquota utile solo se associata alla voce giusta.






